Siccome io penso che da quei fatti del 2 febbraio in molti, a Catania, abbiano imparato parecchio, e, in molti, si siano culturalmente migliorati (non parlo solo di meri atti delinquenziali e vandalici, ma, ad es., alla violenza verbale contro le forze dell'ordine), ma, siccome, allo stesso tempo, ritengo che la memoria storica vada sempre preservata e ricordata (come dimostrano gli attacchi di alcuni politici e giornalisti alla resistenza, l'antisemitismo, l'attacco all'unità d'Italia e molto altro, fatti spesso più importanti dei fatti del 2 febbraio..ma in ogni caso...), ritengo sia utile rileggerle le motivazioni della sentenza del 2 febbraio.
Anche visto il fatto che oggi sta nascendo un "bello" sport a Catania, ossia quello di criticare quella sentenza o mettere sempre e comunque a paragone quello che é successo con quello che avviene altrove, ritengo sia utile passare cinque minuti leggendola.
Questo, lo ripeto (perchè già conosco quello che i vari Gaspare, Santo..ecc risponderebbero), non è per continuamente flaggellarsi e vivere in condizione di inferiorità rispetto ad altri, ma é un modo per sapere che veniamo da un passato, glorioso-fantastico-passionale-meraviglioso, ma anche becero-delinquenziale-schifoso.
Specialmente nelle curve abbiamo avuto entrambe le cose, ricordando quello che é avvenuto quella sera (ed é scritto nella sentenza), ci lasceremo indietro, per sempre, quello di negativo che c'è stato.
estratto della sentenza tratto da La Sicilia e riportato da diario rossazzurro.
a) prima dell'inizio della gara, un gruppo di tifosi catanesi danneggiava gravemente alcuni servizi igienici dello stadio, asportando sanitari, rubinetterie e piastrelle di rivestimento;
b) all'inizio della gara, il previsto minuto di silenzio in memoria del dirigente Ermanno Licursi veniva turbato da un'ininterrotta esplosione di innumerevoli petardi, lanciati dalla "curva nord";
c) all'inizio del secondo tempo (ore 19.10 circa), al sopraggiungere di alcuni autobus che trasportavano i tifosi palermitani (circa 480), un folto gruppo di tifosi locali, assiepati nella zona apicale della curva nord scagliava all' indirizzo dei veicoli e delle Forze di Polizia ogni sorta di corpo contundente, quali pietre, bulloni, bastoni, attrezzature cartellonistiche, bombe carta e così via;
d) l'encomiabile impegno delle Forze dell'Ordine consentiva al gruppo di tifosi palermitani di raggiungere comunque il settore loro riservato, ove venivano protetti da ogni ulteriore aggressione, nonostante un tentativo di penetrazione dei tifosi locali nella 'zona sterile' che separava gli ospiti dalla curva nord;
e) contestualmente, le Forze dell'Ordine divenivano il bersaglio di una serie ininterrotta di atti di incontenibile violenza, attuata secondo le consolidate metodiche della guerriglia urbana e localizzata prevalentemente nella zona dei varchi di accesso alla curva nord, attraverso i quali alcune centinaia di tifosi tentavano di portarsi all'esterno dello stadio, per unirsi ad altri gruppi di facinorosi in azione nella zona circostante;
f) nell'arduo tentativo di arginare la delinquenziale aggressione, le Forze di Polizia erano costrette a ricorrere all'uso di lacrimogeni, le cui esalazioni raggiungevano anche il terreno di giuoco, ove l'aria diveniva ancor più irrespirabile in quanto alcuni lacrimogeni, caduti all'interno della curva nord erano stati raccolti e rilanciati nel recinto di giuoco. Tale situazione costringeva l'Arbitro a sospendere la gara per circa 35 minuti;
g) ripreso il giuoco, la gara si concludeva regolarmente, mentre gli scontri tra le Forze di Polizia e i gruppi di facinorosi si protraevano ancora per qualche tempo nella zona antistante lo stadio; h) il bilancio conclusivo è una sorta di bollettino di guerra: la morte dell'Ispettore Capo Filippo Raciti, il ferimento di 62 appartenenti alle Forze di Polizia, di 5 componenti gli equipaggi delle autoambulanze e di 13 civili;
i) in merito all'uccisione dell'Ispettore Raciti, è quanto mai opportuna la trascrizione integrale della nota informativa trasmessa all'Ufficio Indagini dal Procuratore della Repubblica di Catania ex art. 2 comma 3 della legge 401/1989: "Simultaneamente all'avvio degli atti di guerriglia, come è stato possibile rilevare dalla osservazione di video-registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso istallate all'interno e all'esterno dello stadio, alcune centinaia di occupanti la tribuna nord tentavano di portarsi all'esterno dello stadio, nella stretta bretella che congiunge la piazza Spedini alla via Cifali, utilizzando i varchi di accesso della predetta tribuna nord ivi esistenti".
"L'anzidetto tentativo, più volte reiterato dagli occupanti della curva nord, veniva però contrastato dalle Forze di Polizia, che non riuscivano tuttavia a bloccare definitivamente i facinorosi, in quanto anch'esse venivano fatte segno di un fitto lancio dall'alto del muro di sassi, bulloni, bombe-carta e altri oggetti contundenti. Va precisato che, sempre dalle video registrazioni, è stato possibile rilevare che, immediatamente prima che i facinorosi tentassero per la prima volta di uscire dallo stadio, un giovane, alzatosi dalle gradinate portava e collocava un grosso oggetto di metallo in prossimità di uno dei menzionati varchi".
"Detto oggetto, al momento in cui il gruppo di facinorosi riusciva per la prima volta ad immettersi sulla bretella, veniva prelevato ed usato da uno di essi persona diversa da quella che poco prima l'aveva collocato nel posto anzidetto a mò di ariete contro le Forze di Polizia che contrastavano la loro azione. Sulla basi di elementi fin qui acquisiti appare estremamente probabile che l'Ispettore Capo Raciti, che procedeva in posizione leggermente avanzata rispetto al retrostante gruppo di poliziotti impegnati a contrastare i facinorosi, sia stato attinto proprio in tale circostanza dall'oggetto sopra descritto ed abbia riportato le lesioni che ne provocavano poco dopo il decesso".
"Superfluo - prosegue il giudice Tosel - ogni ulteriore approfondimento ed inequivocabile la responsabilità della Società etnea per gli atti di violenza (rectius, per i comportamenti delinquenziali) commessi dai suoi sostenitori".
"Ai fini ed agli effetti della normativa dettata dall'art. 11 CGS questo Giudice ritiene di non dover, nè poter, distinguere in alcun modo tra quanto accaduto all'interno e quanto all'esterno dello stadio, inteso come struttura architettonicamente delimitante. Infatti - prosegue la sentenza -, la dinamica degli eventi, esaurientemente lumeggiata dalle complesse attività investigative, induce a ritenere, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, che l'intollerabile aggressione alle Forze di Polizia sia stata connotata da un'unicità di programmazione e da un coordinamento nell'azione che all'interno dello stadio si generava, si organizzava, si rafforzava e si alimentava".
"È dall'alto della struttura della "curva nord" che viene prevalentemente scagliata quella miriade di oggetti contundenti ed esplodenti dai devastanti effetti; è dall'interno dello stadio che innumerevoli tifosi, o sedicenti tali, si muovono simultaneamente e continuativamente per aggredire le Forze di Polizia schierate in corrispondenza dei varchi; è dalla preventiva devastazione dei servizi igienici installati all'interno dello stadio che viene ricavato il materiale che rinvigorisce l'aggressione e che, probabilmente, diviene lo strumento di morte per un Servitore dello Stato".
"E dall'unicità e dalla continuità della "condotta" consegue l'irrilevanza della localizzazione dei singoli "eventi", che di quella condotta costituiscono l'effetto terminale. Va pertanto affermata la responsabilità della Società Catania in ordine a tutti gli atti di violenza commessi dai suoi sostenitori nelle circostanze in causa e la consequenziale sanzione, per la sua funzione retributiva e per la sua finalità di prevenzione, deve essere commisurata al duplice parametro normativamente indicato: la natura e la gravità dei fatti addebitati (art. 13 comma 1 CGS) e la specifica recidività nei termini delineati dall'art. 11 comma 3 CGS".
"In tale ottica, costituirebbe una mera enfatizzazione retorica, irriverente nei confronti di chi ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, il sottolineare il livello di pericolo per l'incolumità pubblica cagionato dalla violenza delinquenziale esplosa allo stadio etneo; è necessario, invece, rilevare l'assoluta inefficacia dissuasiva delle sanzioni già inflitte nel corso della stagione sportiva alla Società Catania per atti di violenza commessi dai suoi sostenitori, quali la diffida comminata in occasione della gara disputata a Palermo il 21 settembre 2006, per le lesioni arrecate ad alcuni addetti della Società ospitante, e, soprattutto, la squalifica del campo in occasione della gara con il Messina del 26 settembre 2006, per le gravi lesioni cagionate ad appartenenti alle Forze dell'Ordine, brutalmente aggrediti mentre coadiuvavano dei barellieri nel soccorrere uno spettatore".
"L'eccezionale gravità degli eventi, la specifica reiterata recidività ed il concreto pericolo che il verificarsi di atti di violenza possa nuovamente porre a repentaglio la pubblica incolumità in occasione delle residue gare di questa stagione sportiva, inducono questo Giudice a ritenere equa e congrua la sanzione della squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, con obbligo di disputare le gare a porte chiuse e con decorrenza immediata ex art. 17 comma 1 CGS, oltre al pagamento di un'ammenda nel massimo edittale". Per questi motivi, il giudice sportivo: "delibera di infliggere alla Soc. Catania la squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, con l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse, disponendo la decorrenza immediata del provvedimento ex art. 17 comma 1 codice giustizia sportiva, nonchè la sanzione dell'ammenda di 50.000".