Bua, ad onor del vero la motivazione del provvedimento è questo:"Il provvedimento interdittivo trova pieno fondamento nel reato di associazione per delinquere finalizzata alle frodi sportive, reato contestato dalla locale Procura della Repubblica, ed introdotto dall’art. 2 del D.L. 119/2014 che, nello specifico, modifica per l’appunto l’art. 6 comma 1 della L. 401/89 (norma di carattere generale che consente al Questore l’emissione del provvedimento del Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive), con il seguente inciso: “… nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per … uno dei delitti contro l’ordine pubblico … di cui al libro II, titolo V …” (ambito normativo che compendia la fattispecie di cui all’art. 416 C.P.). "
La seconda parte, cui tu fai riferimento, è stata messa ad abundantiam e concordo con te che se la potevano risparmiare.
Comunque il problema vero è che non c'è proporzione tra i cinque anni di DASPO dati all'infame ed al suo complice. dopo la capacità a delinquere che hanno dimostrato, e la stessa pena inflitta a 2 tifosi per il lancio di 2 fumogeni, senza particolari pericoli per le persone, durante un allenamento.