Ecco cosa dice la legge Melandri
Art. 25. Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.
3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
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Art. 26. Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata,
a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del
40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del
30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del
30 per cento secondo il bacino di utenza.
2.
La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del
10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del
15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del
5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.
3.
La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del
25 per cento sulla base del numero di
sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del
5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
Non potrebbe resistere economicamente una serie A senza il supporto delle squadre che rappresentano il 75% dei tifosi e quindi del pubblico pagante, inteso in tutte le sue variegate accezioni. Stiamo parlando della ripartizine di circa 200 milioni e le differenze a seconda se si calcolino, i tifosi o i sostenitori, non sono poi così rilevanti in proporzione alle cifre in gioco. Per cui lor signori (Galliani, Paolillo, Agnelli, De Laurentis e Di Benedetto, o chi per lui), si siedano intorno ad un tavolo e trovino una soluzione, magari chiedendosi perchè non sono riusciti a portare dalla loro parte nemmeno uno degli aventi diritto al voto, facendo così in modo che mancasse la maggioranza qualificata richiesta dalla legge. Poi, mentre che sono ancora seduti, se volessero, potrebbero anche chiedersi: "Ma che polli siamo stati a chiedere la divisione dalla B? Quand'eravamo ancora uniti potevamo fare il bello ed il cattivo tempo attribuendo qualche milioncino in più a quei poveracci della derie cadetta."