....Deferito alla Disciplinare dal Procuratore Federale l'ex AD del Catania Pietro Lo Monaco!!!
Le accuse, se provate, sono gravi, con buona pace dei sostenitori del miglior dirigente degli ultimi 150 anni, scioltisi come la neve al sole di Giugno...
Rimane da verificare se la Società Calcio Catania ritenga di aver subìto un danno e deciderà quindi di tutelarsi nelle sedi opportune.
Sig. Pietro LO MONACO, Amministratore Delegato del CALCIO CATANIA S.p.a.
per rispondere:
ƒ{ della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, con riferimento all'art. 84 delle N.O.I.F., in concorso con il Sig. Tullio TINTI e con soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, per essersi procuratore in modo non regolare la disponibilità personale di somme di denaro provenienti dalle risorse economiche della società CALCIO CATANIA, così minando l’equilibrio economico-finanziario di tale società sportiva e violando, fra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate e distogliendo le corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della società medesima. Risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio con la FIBET (“società cartiera”) in assenza, in ogni caso, di sinallagma contrattuale in favore della società dallo stesso presieduta e mediante il pagamento effettuate in data 12 e 13 dicembre 2005 da parte della società CALCIO CATANIA del complessivo importo di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila//00) a fronte dell'emissione, da parte della Fibet, di fatture per operazioni inesistenti, in una delle quali veniva indicato, quale causale, il “compenso dovuto per il tesseramento del calciatore Diego Perrone”, da ritenersi inverosimile per la natura stessa e l’evolversi dell'operazione;
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007 per aver conferito, con contratto stipulato in data 1° giugno 2005, l’incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) alla società FIBET e non ad un Agente di calciatori personalmente;
ƒ{ della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007 ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso dell’opera di soggetto non autorizzato (società FIBET) nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori, sia sul territorio italiano che all’estero, ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo;
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1-3-11, all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vinicio FIORANELLI, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di accordo stipulato nel mese di luglio 2005 con la società FIO AGENCY GMBH (con ultimo pagamento previsto entro il 31 dicembre 2007), anziché all’agente personalmente, per il tesseramento e la stipula di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gionatha SPINESI, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente era titolare di formale mandato rilasciato dallo stesso calciatore;
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 16, comma 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Giorgio ZAMUNER, Agente del calciatore Umberto DEL CORE, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 1° agosto 2005 con lo stesso calciatore;
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Tullio TINTI, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla società T.L.T. S.r.l. in data 2 agosto 2006, anziché all’agente personalmente, per il tesseramento e la stipula di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Fausto ROSSINI, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto era di fatto l’agente dello stesso calciatore nonostante questi formalmente avesse strumentalmente conferito incarico formale al Sig. Ernesto RANDAZZO;
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1 e 11, all’art. 15, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Tullio TINTI, conferendo mandato in data 6 luglio 2005 (ultimo pagamento effettuato, in esecuzione del medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, in data 27 giugno 2006), per il tesseramento e la stipula di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Roberto DE ZERBI, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il TINTI ha curato era di fatto l’agente dello stesso calciatore, nonostante questi avesse strumentalmente conferito incarico formale al Sig. Giorgio ZAMUNER;
il Sig. Tullio TINTI, agente con licenza rilasciata dalla FIGC:
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti calciatori di volta in volta vigente nonché del Codice di condotta professionale allegato allo stesso Regolamento, per aver assunto il ruolo di intermediario tra il Sig. Pasquale FOTI ed il Sig. Pietro LOMONACO (rispettivamente legali rappresentanti delle società di calcio REGGINA e CATANIA ed in concorso con gli stessi) e le società cartiere del gruppo G., al fine di favorire e garantire, dietro corresponsione di somme di denaro in proprio favore, ai suddetti dirigenti disponibilità all’estero di fondi sottratti alle risorse economiche delle stesse società di calcio attraverso la emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle diverse società del gruppo G;
il Sig. Vinicio FIORANELLI, all’epoca dei fatti agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione svizzera:
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, dell’art. 10, comma 1, e art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti calciatori in vigore dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007 per aver assistito il calciatore Gionatha SPINESI nelle trattative relative al trasferimento alla società CALCIO CATANIA S.P.A., per giunta non personalmente ma quale rappresentante della FIO AGENCY GMBH (a seguito dell’accordo sottoscritto nel mese di luglio 2005, con ultimo pagamento previsto entro il 31 dicembre 2007), senza aver ricevuto formale mandato dal calciatore e senza aver effettuato il deposito con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti;
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e degli artt. 12, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori in vigore dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per aver operato quale agente di calciatori in conflitto di interessi, avendo curato gli interessi della società CALCIO CATANIA S.p.a. per il tesseramento del calciatore Gionatha SPINESI per giunta non personalmente ma quale rappresentante della FIO AGENCY GMBH (a seguito dell’accordo sottoscritto nel mese di luglio 2005, con ultimo pagamento previsto entro il 31 dicembre 2007), pur essendo l’agente del calciatore;
il Sig. Gionatha SPINESI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società CATANIA CALCIO S.p.a:
ƒ{ della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. previgente, dell’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti calciatori in vigore dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007 per essersi fatto assistere nelle trattative relative al trasferimento alla società CALCIO CATANIA S.P.A. dalla FIO AGENCY GMBH, per essa dall’agente Sig. Vinicio FIORANELLI (a seguito dell’accordo sottoscritto nel mese di luglio 2005, con ultimo pagamento previsto entro il 31 dicembre 2007), senza aver conferito formale mandato al medesimo agente con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti;