Cari Pepe, umastru e qualcun altro nel forum, quasi sempre aprioristicamente contro qualsivoglia attività espletata dalle forze dell'ordine.
Il dubbio che ogni tanto scriviate un pò a vanverella sull'argomento, sinceramente mi viene, eccome.
Vengo e mi spiego.
Nel nostro ordinamento, lo strumento legislativo repressivo di base in materia di reati a sfondo razziale, è costituito dall'art. 3, L. 654/75 (recentemente modificato nel 2006) :
"3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato ... è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Per tali reati, nei soli casi di flagranza, la polizia giudiziaria può procedere ad
arresto facoltativo (dunque, non obbligatorio), ma
solo nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante del porto di armi o oggetti atti ad offendere (art. 6, L. 12/1993:
"2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975").
Tutto questo panegirico per dirvi che,
sulla base delle norme vigenti:
- dimostrare innanzi a qualunque tribunale d'Italia che gridare "BUUU" a qualcuno di colore (gesto da imbecilli e mentecatti, intendiamoci) costituisca reato (a sfondo razziale, per giunta), è alquanto complicato, anzi impossibile...;
- procedere all'arresto di una persona (ossia alla privazione della libertà personale di qualcuno) perchè ha gridato BUUU a qualcun altro è assolutamente illegittimo e qualunque operatore delle forze del'ordine che lo facesse commeterebbe reato (e grave, per giunta);
- è possibile, solamente, identificare a posteriori i responsabili di quelle urla meschine e vili ed, eventualmente, procedere a denunciarli all'autorità giudiziaria.
Esattamente ciò che hanno fatto ieri le forze dell'ordine che, pertanto, hanno agito correttamente e nel solco della legalità. Che vi piaccia o meno
.
Sempre con stima.