Le cose definitele bene...io la mia opinione l'ho detta: limitata responsabilità oggettiva (solo per episodi gravissimi) nell'area dello stadio, nessun tipo di responsabilità re la squadra su atti fuori dal perimetro sportivo. La mia opinione é questa, la vostra, francamente, non l'ho capita.
Bene, allora apri bene le orecchie, ovvero sgrana gli occhi sul monitor, perchè ho intenzione di illuminarti sulla mia opinione cosicchè tu possa capire (o smettere di fare finta di non capire...).
Premesso che se dovessi scrivere io le norme che regolano l'ordinamento sportivo (apparato sanzionatorio compreso) cancellerei il concetto di "responsabilità oggettiva", vero e proprio obrobrio giuridico su cui più volte i massimi organi giudicanti della giustizia ordinaria (interna e comunitaria) hanno avuto modo di lanciare i loro strali. Al bando questa stramaledetta clausola compromissoria dei miei stivali: se all’interno dello stadio s’azzuffano in mille, mi spiegate cosa diavolo c’entra la responsabilità di un ente terzo quale la società calcistica (peraltro di diritto privato ed a cui, pertanto, non può imputarsi nemmeno l’assioma tipico del rapporto pubblicistico secondo cui degli atti compiuti da pubblico dipendente ne risponde l’amministrazione, salvo poi il diritto di rivalsa di quest’ultima) per le imbecillità commesse da soggetti che non sono in nessun rapporto con essa, se non quello di essere dei “sostenitori morali” (alias tifosi) del fine sociale della medesima?
Insomma, giuridicamente parlando, la “responsabilità oggettiva” quale caposaldo attorno a cui far ruotare gli umori del Tosel di turno, non regge proprio.
Ciò posto, l’ordinamento sportivo ha delle regole ed a quelle bisogna attenersi. Ed eccola qui la mia opinione, che trova il suo fondamento nel principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Cost.: a situazioni uguali devono corrispondere uguali conseguenze.
Ovvero, di fronte ad accadimenti rientranti nello stesso genus, il giudice sportivo è tenuto ad applicare lo stesso tipo di trattamento sanzionatorio che può, evidentemente variare, quanto alla quantità della pena (in relazione alle singole e contingenti fattispecie concrete) ma non in relazione al tipo di pena.
Altrimenti il principio di equità se ne va a strafottere, con buona pace di chi, nel rispetto delle regole, ci crede, eccome.
Ciò di cui ci si sta lamentando in questa discussione, insomma, non è se il Catania calcio debba essere punito a causa di una zuffa tra tifosi sulla Messina – Catania o se l’AS Roma debba pagare perché i propri adepti si sono presi a pietrate nel piazzale davanti allo Stadio Olimpico, ma se ricorrendo i medesimi, citati presupposti, entrambe debbano subire le stesse conseguenze.
Lamentela che trova riscontro nel diversissimo atteggiamento tenuto dal giudice sportivo nelle varie occasioni in cui è stato chiamato a decidere su fatti spiacevoli che coinvolgevano l’Atalanta, il Genoa, il Napoli, il Catania, piuttosto che la Roma (alla quale, peraltro, è davvero difficile non riconoscerle la recidività dei comportamenti criminali compiuti dai propri tifosi).
In definitiva, a mio parere, e sulla base dei precedenti, la sanzione corretta per quello che è successo prima, durante e dopo il derby capitolino, sarebbe dovuto essere la squalifica dell’Olimpico per un congruo numero di giornate e il divieto per i tifosi romanisti e laziali di recarsi in trasferta per un altrettanto congruo numero di giornate.
Sono stato sufficientemente chiaro?
Saluti.