Lasciamo perdere la filosofia ed andiamo al sodo, cercando, nel mio piccolo di fare un pò d'ordine su quanto ipotizzato ieri dalla Gazzetta dello Sport.
Tre sono le ipotesi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, di collaborazione tra indagati e Procura Federale.
L’art. 23, APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DELLE PARTI.
Prevede che gli indagati possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. Tale accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i 10 giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.
Tale articolo non può però applicarsi al caso nostro perché, al terzo ed ultimo comma, prevede espressamente la sua non applicazione per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.
L'art. 32 sexies, APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE, prevede,invece, che gli indagati, possano convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all’accordo, informa il procuratore generale dello Sport. L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
Anche tale articolo non può applicarsi al caso nostro perché, al terzo ed ultimo comma, prevede espressamente la sua non applicazione per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale.
L’unica strada percorribile quindi, e questa è l’ipotesi prospettata della Gazzetta, resta quella dell’art. 24, COLLABORAZIONE DEGLI INCOLPATI, che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, che gli organi giudicanti possano ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa ed aspetto per noi importantissimo, prevede anche che la riduzione possa essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.
Ormai mancano meno di 24 ore per avere una prima idea della fine che faremo, speriamo di cavarcela.