Mi inserisco un attimo solo nella discussione per fare presente che il Catania non ha avuto due giornate di squalifica "solo" perchè i feriti erano famosi, ma per un bel pò di altre cose, perchè diffidati a Palermo, perchè la pratica di accendere fumogeni e gettarli in campo è reiterata, perchè la partita col Messina é iniziata in ritardo proprio perchè le curve sembravano la riproposizione della vampa di San Giuseppe ed in campo c'era cchiu fumu ca si s'avissiru unciutu tutti i stigghiulari ri Palieirmu...
Basta leggere per evitare di sproloquiare a volte. Anche se capisco che la tentazione di gettarsi nel vittimismo e nel complotto spesso è irresistibile. Ma non aggiungo nulla, altrimenti poi ve la mutriate...
Ecco i comunicati del giudice sportivo. Un ripasso non fa mai male. Buona lettura.
"Non nobis Domine, sed nomini Tuo da gloriam"
COMUNICATO UFFICIALE N° 53
Gara Soc. PALERMO – Soc. CATANIA
Ammenda di € 25.000,00 con diffida: alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori,
durante tutta la gara, nel proprio settore, esploso numerosi petardi e acceso numerosi
bengala e fumogeni; lanciato, sul terreno di giuoco e nel settore avversario, innumerevoli
petardi, bengala, fumogeni, seggiolini e oggetti di varia natura; per avere prima
dell'inizio della gara, come documentato da immagini televisive acquisite su rituale e
tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) e b2) CGS,
ingaggiato uno scontro sugli spalti con la tifoseria avversaria, con nutrito lancio di
oggetti di varia natura, danneggiamento di infrastrutture divisorie, ed effetti lesivi di
lieve entità in danno di cinque addetti della Società ospitante, rendendo in tal modo
necessario un massivo intervento delle Forze dell'ordine; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
COMUNICATO UFFICIALE N° 60
Gara Soc. CATANIA – Soc. MESSINA
Il Giudice Sportivo,
letta la dettagliata relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini;
considerato che, come riferito in tale atto ufficiale, i sostenitori del Catania:
1) prima dell’inizio della gara, aggredivano e percuotevano con pugni, calci e oggetti
contundenti due agenti della Polizia di Stato, intervenuti all’interno della “curva nord”, a
supporto di addetti al servizio sanitario accorsi per soccorrere uno spettatore, cagionando
ad entrambi, con tale delinquenziale condotta, lesioni personali con prognosi di trenta
giorni per uno di essi, immediatamente ricoverato presso il reparto di neurochirurgia del
locale ospedale;
2) all’ingresso delle squadre in campo, accendevano numerosi fumogeni e artifizi
pirotecnici, che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di due minuti per
mancanza di sufficienti condizioni di visibilità;
3) durante la gara, facevano esplodere, nel proprio settore, innumerevoli petardi, acceso
fumogeni e bengala, lanciandone altresì uno nel recinto di giuoco;
4) danneggiavano i servizi igienici nel settore “curva nord”, utilizzandone i pezzi, in tal
modo ricavati, per lanciarli contro le Forze dell’Ordine;
5) al termine della gara, in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi, nell’area riservata
dell’impianto sportivo, inibita al transito delle persone, lanciavano “bombe-carta” e
pietre verso le Forze dell’Ordine, con conseguenze lesive per ben dieci Agenti, così come
refertato dai sanitari della Polizia di Stato, presenti in loco;
ritenuto che da tali inqualificabili comportamenti è derivato un danno grave all’integrità
fisica di più persone ed un evidente ed accentuato pericolo per l’incolumità pubblica;
preso atto dell’inefficacia della diffida già comminata alla Soc. Catania (C.U. n. 53 del
21/9/06) per il violento comportamento, con conseguenze lesive alle persone, dei suoi
sostenitori durante la gara disputata a Palermo pochi giorni prima;
non essendo tollerabile che gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine debbono porre a
repentaglio la propria incolumità, se non la propria vita, in occasione di una partita di
calcio;
ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 11 commi 1 e 3 e 13 comma 1 lettere d),e)
C.G.S.;
delibera
di infliggere alla Soc. CATANIA la squalifica del campo di giuoco per due giornate di
gara, con obbligo di disputa a porte chiuse.